Multe: pagamento in misura ridotta entro 5 giorni

Il pagamento in misura ridotta entro 5 giorni è stata un’importante e discussa novità del Decreto del Fare. Era il 2013 quando entrò in vigore lo sconto sulle multe stradali, un’agevolazione giustificata dalla necessità di rilanciare l’economia.

Nonostante siano trascorsi 3 anni dalla sua attuazione e che le disposizione siano state confermate anche per le multe 2017, il pagamento in misura ridotta entro 5 giorni crea ancora alcuni dubbi. Vediamo di chiarire i principali.

Come si calcolano i 5 giorni di tempo a disposizione per il pagamento?
I fatidici 5 giorni partono dal giorno in cui si trova sul parabrezza la multa o questa viene contestata su strada da un vigile o ad un posto di blocco oppure dal giorno in cui si riceve la notifica del verbale a casa. Se nei 5 giorni è presente un festivo, il termine per la riduzione slitta al giorno feriale successivo.
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Una specifica a parte va dedicata alla notifica della multa ‘a casa’ con avviso di giacenza. Il countdown dei 5 giorni dipende dal quando si ritira il verbale dall’ufficio postale di riferimento:

  • se viene ritirato entro 10 gg, i 5 giorni scattano dal giorno successivo al ritiro;
  • se viene ritirato dopo il 10° giorno, i 5 giorni scattano dalla data in cui si è ricevuto l’avviso di giacenza a casa… si perde cioè il diritto alla riduzione.

Nel caso in cui si paghi la multa ridotta nonostante siano trascorsi più di 5 giorni, quanto versato verrà trattenuto e considerato un ‘acconto’. La differenza dovrà essere saldata entro i 60 giorni previsti più le spese della nuova notifica/procedimento.

Tutte le violazioni al Codice della Strada prevedono il pagamento in misura ridotta?
NO, il pagamento in misura ridotta per chi paga entro 5 giorni non viene concesso indistintamente per tutte le violazioni al Codice della Strada. Ad esempio le multe che comportano anche una sanzione di tipo penale come la multa per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di stupefacenti. Lo sconto non è previsto per tutte quelle violazioni punite con le sanzioni aggiuntive di ritiro della patente e del mezzo (eccetto nel caso di multa per assicurazione scaduta) e in linea generale per quelle violazioni al CdS ‘più gravi’ come l’inversione di marcia su strade extraurbane o per la multa guida contromano.

Come occorre pagare per ottenere lo sconto del 30%?
Le modalità di pagamento per poter usufruire della ‘misura ridotta’ sono le stesse mediante le quali si può pagare una multa per violazione al Codice della Strada.

  • presso gli uffici locali della Polizia Stradale che ha emesso il verbale (l’indirizzo è presente nella parte superiore del verbale stesso)
  • direttamente all’agente accertatore (ma solo nelle casistiche indicate negli articoli 202 e 207 del CdS.
  • bollettino postale
  • pagamento online

A prescindere dalla modalità, nel pagamento devo essere indicati nome e cognome del destinatario della notifica, numero del cc postale della Polizia Stradale, l’importo esatto scontato (in lettere e numero nel caso del bollettino), causale contenente targa dell’auto o veicolo, numero del verbale, data del verbale.

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