Come reagireste se vi venisse addebitata una multa salata di ben 2.600.00, per aver abbandonato un veicolo che da tempo avete venduto ad un terzo?
Questo è quello che è capitato ad un impresario, richiamato dalla Corte di Cassazione a pagare un’ammenda di ben 2,600.00 euro con pene accessorie previste dagli art. 256, comma 2 e 192, comma 1,D.lgs 2006, n°152 per abbandono di un’autovettura in suolo pubblico.
Fin qui tutto sarebbe regolare, se non fosse che il medesimo veicolo, al momento dell’abbandono, non fosse effettivamente di sua proprietà da diverso tempo.
Come può spiegarsi questa falla da parte della legislazione?
Il passaggio di proprietà auto può avvenire con un semplice accordo tra le parti e l’atto di trascrizione pubblico presso il PRA serve esclusivamente a risolvere eventuali conflitti tra queste.
Pertanto, il proprietario di un’azienda che sostiene di aver trasferito la sua proprietà ad un terzo, può essere considerato a priori responsabile e punibile per un’eventuale attività non autorizzata di gestione dei rifiuti e divieto di abbandono, anche in mancanza di una trascrizione dell’atto di cessione.
Così, secondo la sentenza, la colpa del imprenditore è stata quella di non aver vigilato sulla persona alla quale aveva in precedenza venduto il veicolo, perché risultava ancora proprietario del mezzo.
Ma allora come fare per evitare di ritrovarsi a pagare per reati commessi da altri?
Semplicemente, è necessario che entro 60 giorni, dalla vendita del veicolo, si registri il passaggio di proprietà al PRA.
Di norma ad occuparsene deve essere lo stesso acquirente. Tuttavia, se questo non avviene o al momento della sanzione le autorità non fanno controlli approfonditi, a fare da parafulmine sarà il vecchio proprietario del veicolo, che presso il registro pubblico risulterà come titolare del mezzo abbandonato.
I giudici, per tutelare i vecchi proprietari degli autoveicoli ceduti a terze parti, offrono la possibilità (ai venditori stessi) di dimostrare che l’atto di violazione è avvenuto in seguito alla firma di cessione del veicolo.
In definitiva, tutti i proprietari che intendono cedere i loro mezzi, possono assumere l’iniziativa (che spetta all’acquirente) di recarsi al PRA e comunicare l’avvenuta cessione del bene.