Con il recente Decreto Legislativo n. 174 del 10.10.12, del 11 ottobre 2012, viene radicalmente modificata la disciplina per la competenza dell’ attribuzione dell’ IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione).
L’imposta provinciale di competenza è un importo variabile che varia di provincia in provincia e che viene sommato alle diverse spese da sostenere per poter effettuare il passaggio di proprietà di un auto
Questo importo, fino all’11 ottobre, veniva calcolato sulla base della provincia di residenza del venditore e veniva versato in tale provincia. Dal giorno 11 ottobre 2012 l’ IPT deve essere versata alla provincia di residenza dell’acquirente.
Dispone infatti l’art 9 c.2 del dl n. 174/12:
All’articolo 56 del dl 15 dicembre 1997 n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1 bis – Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito e con destinazione di gettito dell’Imposta alla Provincia dove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo.”
Cosa cambia per le persone giuridiche ai fini del calcolo dell’ IPT?
Ai fini dell’intestazione di un veicolo, qualora il soggetto passivo d’imposta sia una persona giuridica, per il calcolo dell’IPT rileva sempre la sede legale dell’impresa e non più l’eventuale sede secondaria.
Cosa cambia nelle documentazioni da presentare per il passaggio di proprietà?
Occorre produrre una dichiarazione sostitutiva a norma del DPR 445/2000 attestante la residenza (sede per le società) del soggetto passivo d’imposta, persona fisica o giuridica che sia.
IPT Auto e Normativa per portatori di handicap
Riguardo l’Imposta Provinciale di trascrizione, la Normativa vigente prevede delle eccezioni per coloro che sono portatori di handicap. Quest’ultimi sono esenti dal pagamento dell’imposta per:
- le iscrizioni di nuovi veicoli
- le trascrizioni di passaggio di proprietà auto usate al PRA.
L’esenzione dell’Imposta Provinciale di Trascrizione è prevista per l’acquisto di veicoli, destinati al trasporto di disabili, con cilindrata non superiore ai 2000 cc per vetture a benzina e 2800 cc per veicoli a diesel.